La dichiarazione deve essere fatta da uno dei genitori oppure da entrambi i genitori se non sono coniugati, entro 3 giorni dalla data della nascita del figlio/a, presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita oppure entro 10 giorni se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. Nel caso in cui i genitori risiedano in comuni diversi, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori da dichiarare all’ufficio.
L’ufficiale dello Stato Civile, con le dichiarazioni ricevute, procede alla formazione dell’Atto di nascita che acquista subito efficacia e trasmette comunicazione all’Ufficio Anagrafe che provvede ad iscrivere anagraficamente il nuovo cittadino.
Il figlio legittimato ha il cognome del padre ai sensi dell’art. 33 “ Disposizioni sul cognome” del Regolamento; il nome corrisposto al bambino deve corrispondere al sesso nel rispetto dei limiti all’attribuzione del nome secondo l’art. 34 del citato Regolamento. Nel caso di figli naturali non riconosciuti la denuncia deve essere fatta dal medico, dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.