Nascita - Matrimonio - Famiglia

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Certificato ed estratto di nascita

Il certificato di nascita è un’attestazione rilasciata dal Comune di residenza attraverso la quale vengono certificati una serie di dati:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • numero e data dell’atto di nascita rilasciato dal comune.

Il certificato di nascita non è da confondere con l’atto di nascita né con l’estratto di nascita, e precisamente:

  • certificato di nascita riporta nome, cognome, data e luogo di nascita;
  • estratto per riassunto di nascita, nel quale sono contenuti oltre ai dati del certificato di nascita, anche le eventuali annotazioni, relative al matrimonio, adozione, riconoscimento figli illegittimi o residenza della persona;
  • estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità, che contiene in aggiunta alle notizie dell’estratto per riassunto di nascita anche il nome e cognome dei genitori;

copia integrale dell’atto di nascita, che corrisponde alla copia conforme dell’atto di nascita originale presente nel Registro di Stato Civile e che riporta integralmente i dati riguardanti la nascita un soggetto, comprese le annotazioni.

I CERTIFICATI di Stato Civile Sono esenti dai Diritti di segreteria con decorrenza 30/03/2011 ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127” che, all’art. 110 ha abrogato l’art. 194 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, recante l’antecedente Regolamento dello Stato Civile.

Pubblicazioni di matrimonio

Come fare le pubblicazioni di matrimonio

Per contrarre matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso (in questo caso è prevista la presentazione della richiesta di pubblicazione del parroco ) è necessario richiedere le pubblicazioni  all’Ufficio di Stato Civile.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte per 8 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del verbale. Ai fini di pubblicità legale, le pubblicazioni di matrimonio sono esposte nella pagina web.

Dal 1^ gennaio 2012 la funzione di pubblicità legale è svolta esclusivamente dalla pubblicazione online.
Il matrimonio  potrà  essere celebrato a decorrere dal 4° giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni e non oltre 180 giorni da tale data.

Si precisa che i futuri sposi devono essere maggiorenni (se minorenni devono essere autorizzati dal Tribunale per i Minorenni).

Le pubblicazioni vengono effettuate su appuntamento preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile.
Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete.
L’atto di affissione è da redigere in bollo.

Costo

n.1 marca da bollo da € 16.00 nel caso in cui gli sposi siano entrambi residenti in Nazzano.
n. 2 marche da bollo da € 16.00 l’una nel caso in cui uno degli sposi sia residente in altro Comune.

Per la documentazione necessaria alla pubblicazione gli sposi dovranno rivolgersi, muniti di documento di riconoscimento valido, all’Ufficio servizi demografici che, previa acquisizione dei dati anagrafici degli sposi, provvederà d’ufficio a richiedere le certificazioni necessarie ai Comuni di competenza.
I cittadini stranieri dovranno produrre il nulla osta al matrimonio rilasciato dall’’Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia (eventualmente, ove previsto, legalizzato dalla Prefettura competente), ed il passaporto in corso di validità.

Considerata la complessità della pratica si consiglia di presentarsi all’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo sulla data prevista per la celebrazione del matrimonio.

Modulo pubblicazioni matrimonio

Matrimonio Civile

I matrimoni civili sono celebrati nella Casa Comunale dal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni.
Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete.
Ci si può sposare anche in un Comune diverso da quello in cui si risiede esprimendo tale volontà all’Ufficiale dello Stato Civile per iscritto e indicando il Comune dove si intende contrarre matrimonio ed i motivi di tale scelta.

IL MATRIMONIO con rito civile è celebrato nella Sala Consigliare del comune.

Modulo comunicazione testimoni

Regime patrimoniale

Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religiosa, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale.

Modulo regime patrimoniale.

Certificato ed estratto di matrimonio

Certificato di matrimonio

Il certificato di matrimonio certifica l’evento del matrimonio e ne contiene i dati essenziali.

Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, più brevemente detto estratto di matrimonio, dimostra il luogo, la data di matrimonio nonché eventuali annotazioni riportando, quindi, oltre ai dati del certificato, anche altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell’atto (annotazioni, definite dall’articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000) quale, ad esempio, il regime patrimoniale (comunione/separazione dei beni), il divorzio o l’annullamento del matrimonio.

Copia integrale dell’atto di matrimonio

La copia integrale dell’atto di matrimonio è invece la fotocopia autenticata dell’atto originale dove viene riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso.
Tale documento, munito di specifica certificazione di conformità dell’atto all’originale, contiene tutte le informazioni relative al matrimonio, oltre alle altre eventuali annotazioni, come ad esempio il nome del parroco celebrante, il nome della chiesa, la residenza dei coniugi e la loro cittadinanza, il regime patrimoniale adottato (comunione/separazione dei beni), eventuale divorzio successivamente intervenuto.

I CERTIFICATI di Stato Civile Sono esenti dai Diritti di segreteria con decorrenza 30/03/2011 ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127” che, all’art. 110 ha abrogato l’art. 194 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, recante l’antecedente Regolamento dello Stato Civile.