Dal 1° gennaio 2012, i cittadini che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione non devono più presentare certificazioni rilasciate dalla stessa PA – e quindi niente più certificati anagrafici – ma solo autocertificazioni.
I tradizionali certificati rilasciati dalla PA restano validi e utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche (ad esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste ad eccezione del servizio Bancoposta, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.) non possono più chiedere ai cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione.
I privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.
I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.
Cosa si può autocertificare:
- vaccinazioni obbligatorie (D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m.i.)
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- stato di disoccupazione
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- qualità di convivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Cosa non si può autocertificare:
I certificati medici (salvo quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie dei bambini), veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
La responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza dei dati e sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Come si fa l’autocertificazione
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo.
I documenti d’identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, etc.) sostituisce le relative certificazioni.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000)
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare stati, fatti, qualità personali e fatti di cui ha diretta conoscenza che non riguardano stati, fatti, qualità personali che si riferiscono al futuro (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all’originale della copia di un documento, etc.).
Autocertificazione per via telematica
Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per via telematica, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità.
Norme di riferimento
- Legge n. 183/2011— Legge di stabilità 2012
- DPR 445/2000 – Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa