Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, (Cambio di residenza in tempo reale) convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
Dalla predetta data i cittadini, per presentare le dichiarazioni previste dall’art. 13 comma 1, lettere a, b, c, del DPR 223/1989 (trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero o trasferimento di residenza all’estero; costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza o variazioni intervenute nella composizione della famiglia o della convivenza; cambi di abitazione all’interno dello stesso comune) non debbono necessariamente recarsi presso gli uffici comunali ma possono spedirle anche tramite posta (raccomandata), via fax o e-mail.
Per presentare le dichiarazioni è necessario utilizzare gli appositi modelli predisposti e pubblicati dal Ministero dell’Interno. (dichiarazione di residenza; dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero).
L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare dichiarazioni in carta libera, o in un formato diverso, o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
Le suddette dichiarazioni devono essere firmate dal richiedente e da tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza, e alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità di tutti i componenti che si trasferiscono, minorenni compresi.
La presentazione con posta elettronica certificata è consentita soltanto alle seguenti condizioni:
- Che la dichiarazione sia sottoscritta con la firma digitale;
- Che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che ne consentano l’individuazione;
- Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- Che la copia della dichiarazione, con firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica “semplice”.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede:
- Che la registrazione sia effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione;
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione;
- i controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati entro 45 giorni dalla registrazione.
Se il termine decorre senza risposta da parte dell’amministrazione il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro i termini previsti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto é emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
INDIRIZZI AI QUALI INVIARE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
a) direttamente all’Ufficio Anagrafe del comune di Nazzano in Via Mazzini, 4, negli orari di apertura al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
b) raccomandata indirizzata a: COMUNE DI NAZZANO - UFFICIO ANAGRAFE - Via Mazzini, 4 – 00060 NAZZANO (RM);
c) per via telematica: comune.nazzano@pcert.it – info@comune.nazzano.rm.it
d) per fax 0765/332710