Che cos’è
La Tosap, di cui al capo I del D.Lgs. 507/93, si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su strade e più in generale su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia dei comuni che delle province. Sono soggette a Tosap ache le occupazioni del sottosuolo ad esempio, cavi e condutture) ovvero gli spazi soprastanti il suolo pubblico (ad es: tende degli esercizi commerciali). La Tassa è dovuta anche su aree private dove risulti una servitù di passaggio.
A chi si applica?
La Tassa è dovuta al Comune (o alla Città metropolitana di Roma Capitale) dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo.
Come si determina?
La Tosap si distingue in permanente (di tipo fondamentalmente stabile) e temporanea (di durata inferiore ad un anno); è graduata in base all’importanza commerciale della strada occupata, ed è divisa in quattro fasce. Esistono pertanto quattro tariffe principali per Tosap permanente e quattro tariffe per Tosap temporanea. Inoltre, le tariffe variano a seconda se si tratti di una occupazione per tutto il giorno ovvero per alcune ore della giornata.
La Tassa permanente viene calcolata in modo semplice: mq x tariffa; nella temporanea si moltiplica anche per i giorni di effettiva durata dell’occupazione.
Come e quando si paga?
La tassa va assolta per autoliquidazione. Per importi annui superiori a 253,00 euro è possibile corrispondere l’imposta in quattro rate, con scadenza alla fine dei mesi di: gennaio, aprile, luglio, ottobre.
La Tosap temporanea viene corrisposta prima del rilascio del relativo atto di autorizzazione. Nel caso di importo superiore a 253,00 euro, la tassa temporanea – ove possibile – può essere corrisposta in due rate (30 aprile e 30 settembre).
Notizie utili
Per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è possibile presentare una richiesta servendosi della modulistica reperibile in ufficio o sul sito internet. Si ricorda che esistono delle riduzioni nel caso di occupazione temporanea superiore a 15 giorni. Tra le altre riduzioni menzioniamo quelle per i venditori ambulanti, per le giostre e i circhi, per i pubblici esercizi, per le occupazioni superiori a 1.000 metri.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 507/93, capo II, e successive modifiche ed integrazioni.